L'art. 52 della Costituzione Italiana stabilisce che: "l'insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che l’imprenditore non è più in grado di far pronte regolarmente alle proprie obbligazioni".
Il diritto fallimentare è quella branca del diritto, a metà tra diritto commerciale e diritto procedurale civile, che disciplina le procedure concorsuali, cioè le norme del concorso dei creditori nella ripartizione dell'attivo dell'imprenditore divenuto insolvente.
Queste procedure hanno di mira la sistemazione del rimedio alla crisi, al dissesto dell'impresa commerciale.