La successione legittima od intestata ha titolo nella legge, consistendo nell'attribuzione dei diritti successori da parte dell'ordinamento legislativo, e si contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.
Il nostro ordinamento consente all'individuo di disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti cui tali beni verranno devoluti, facendo luogo alla successione legittima od intestata che è suppletiva rispetto a quella testamentaria, poiché si attua quando manchi quest'ultima.
La donazione, invece, è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.).
Gli elementi della donazione vanno pertanto individuati nello spirito di liberalità del donante e nell'arricchimento del donatario, ossia nell'incremento del patrimonio di quest'ultimo in conseguenza del correlativo depauperamento del donante.